FIPD

FIPD - Ente Nazionale Professionisti della Danza

FIPD, Danza Sportiva, Maestri di Ballo, Maestro di Ballo, Professionisti della Danza

  • FIPD - Ente Italiano Professionisti della Danza

    REGOLAMENTO dei Comitati Regionali



    I Comitati Regionali svolgono la loro attività nell’ambito territoriale regionale e hanno il compito di applicare lo Statuto, i regolamenti e tutte le norme o provvedimenti emanati dagli Organi Sociali.

    I Comitati Regionali, svolgono le loro attività in piena autonomia contabile, gestionale, contrattuale, amministrativa e programmatica in accordo con il Consiglio Direttivo Nazionale.

    I Comitati Regionali sono composti da tre membri eletti da tutti i Soci della Regione in regola con il versamento della quota sociale.E’ facoltà del Consiglio Direttivo accorpare,in vista del raggiungimento degli scopi previsti da questo Regolamento,più regioni geografiche che saranno rette da un unico Comitato Regionale. In caso di accorpamento, le Regioni saranno rappresentate da un numero di consiglieri proporzionale a quello dei Soci della Regione aventi diritto a partecipare all’Assemblea Regionale; l’attribuzione delle cariche di Presidente, Vicepresidente e Segretario invece, non verrà influenzata dall’appartenenza territoriale del Socio.

    I Comitati Regionali hanno inoltre le seguenti attribuzioni:
    - amministrare le risorse finanziarie regionali, organizzare l’attività di competenza territoriale e quella demandata e/o delegata dal Consiglio Direttivo Nazionale; esercitare le funzioni attribuite dallo Statuto e dai regolamenti Sociali;
    - istruire ed inoltrare alla Segreteria Nazionale le domande dei candidati per l’esame di Maestro nel grado e disciplina prescelta, e le domande di partecipazione all’attività formativa e abilitativa;
    - indicare proposta gli esaminatori delle sessioni d’esame, a cui dovrà sempre essere presente un dirigente Nazionale.

    Organi dei Comitati Regionali
    Sono organi dei Comitati Regionale:
    - l’Assemblea;
    - il Presidente;
    - Il Vicepresidente;
    - Il Segretario.

    Il Presidente Regionale rappresenta FIPD nel territorio di competenza, nei limiti stabiliti dalle norme sociali ed è responsabile, unitamente al Comitato Regionale, del funzionamento dello stesso nei confronti del Consiglio Nazionale,  firma gli atti di competenza territoriale,   responsabile nei confronti degli associati, del Consiglio Nazionale e dei terzi.Può delegare la firma al Vicepresidente Vicario.Il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo viene sostituito, nell’esercizio delle sue  funzioni, dal Vicepresidente Vicario.

    Il Vicepresidente Vicario, avrà funzioni di sostituire il Presidente eletto in caso di sua assenza o impedimento Il Presidente Regionale viene eletto nell’Assemblea Regionale.

    I Comitati Regionali durano in carica quatto anni, ed  i singoli membri sono rieleggibili. Essi decadono, comunque, alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

    Validità delle Assemblee Regionali.
    Le Assemblee Regionali sono valide in prima convocazione, con la presenza di almeno metà più uno degli aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo la prima,qualunque sia il numero dei presenti.Tutte le deliberazioni vengono adottate con la maggioranza dei voti validi presenti, salvo i casi espressamente previsti dal presente statuto.
    Per eventuali contestazioni sulla validità o legittimità delle Assemblee Regionali è competente a decidere il Consiglio Direttivo Nazionale FIPD, sempre che, da parte degli interessati presenti, sia stato preannunciato formale avviso di ricorso al Presidente dell’Assemblea, che dovrà essere presentato nei termini previsti dai regolamenti attuativi.

    Le Assemblee Regionali.
    L’Assemblea Regionale elettiva è indetta dal Presidente  Regionale al termina del quadriennio per l’elezione del Presidente Regionale e della propria giunta.
    L’Assemblea Regionale è costituita da tutti i soci in regola con tesseramento e aventi diritto di voto, che abbiano la propria residenza anagrafica nella regione.

    Presentazioni candidature.
    Le candidature alle cariche sociali centrali e periferiche, sottoscritte co le modalità espressamente inserite nella convocazione dell’Assemblea Elettiva, devono essere depositate presso la sede nazionale FIPD entro le ore 12 del decimo giorno antecedente la data di effettuazione delle Assemblee. Non è possibile candidarsi contemporaneamente a più cariche.

    Requisiti di eleggibilità.
    Possono ricoprire cariche sociali coloro che, maggiorenni, siano in possesso dei seguenti requisiti:
    - avere la cittadinanza italiana;
    - non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l’interdizioni dai pubblici uffici superiore a un anno. Non aver riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definite complessivamente superiori a un anno da part delle Federazioni sportive nazionali, del CONI, delle Discipline Associate e degli Enti di Promozione Sportiva o di organismi sportivi internazionalmente riconosciuti. Di essere tesserati FIPD all0atto della presentazione della candidatura da almeno 3 anni.
    Sono altresì ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, la FIDS e contro altri organismi riconosciuti dal CONI stesso.
    Sono altresì ineleggibili tutti i tesserati che abbiano subito sanzioni di sospensione dall’attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanza o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nell’attività sportiva.
    La mancanza iniziale accertata dopo l’elezione o il venir meno nel corso del mandato di uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti comporta l’immediata decadenza dalla carica.