FIPD

FIPD - Ente Nazionale Professionisti della Danza

FIPD, Danza Sportiva, Maestri di Ballo, Maestro di Ballo, Professionisti della Danza

  • FIPD - Ente Italiano Professionisti della Danza

    STATUTO



    Art. 1 - Costituzione, denominazione e durata

    È costituita con atto del notaio Luigi Anderloni di Milano, il 04/12/1951, n. 58304 rep., una libera associazione culturale, ente professionale con competenze anche amatoriale-dilettantistico e ludico-ricreative dedito alla formazione degli aspiranti maestri e tecnici della danza e delle altre attività motorie e di tutte le altre attività ivi comprensiva la promozione e la diffusione  e l’attività didattica della discipline artistiche e sportive legate alla danza, danza sportiva e attività coreutiche, denominata FIPD-Ente Italiano Tecnici della Danza, già Federazione Italiana Professionisti della Danza, e FIPD-Ente Italiano Professionisti della Danza,  di seguito nel presente statuto denominato anche “Ente” o “Associazione”. L’Ente ha carattere apolitico, apartitico e aconfessionale e costituisce un ente tecnico e morale senza fini di lucro. Terminerà il 31 Dicembre 2026, e potrà essere prorogato con delibera dell’Assemblea, secondo il modo stabilito dal Regolamento Generale per le modifiche di Statuto.

    Art. 2 - Sede

    La sede legale, direzionale, amministrativa e operativa è posta in Gallarate, nei locali detenuti in locazione siti in Via Nicolò Tommaseo n. 5.
    Per ciò che concerne le variazioni di sede, la gestione di lei e del personale a lei preposto si rimanda al Regolamento Generale, il quale stabilirà le procedure e fisserà i principi idonei.

    Art. 3 - Scopi e fini

    FIPD - Ente Italiano Tecnici della Danza ha lo scopo di formare gli aspiranti maestri di ballo e tecnici di danza sportiva; promuovere e incoraggiare la diffusione del ballo, della danza e delle arti coreutiche, favorendone lo sviluppo in ogni sua forma, ed in particolare:  
    • promuovere, pubblicizzare e rendere manifesta l’arte del ballo e della danza in tutte le sue forme, dal punto di vista sociale e culturale, educativo e fisico;
    •  promuovere, incoraggiare e facilitare gli scambi d’informazioni e notizie su tutto ciò che concerne il ballo, sia nell’ambito territoriale nazionale sia estero;
    • assicurarsi che le regole e le norme dettate dall’Ente, tramite lo Statuto e il Regolamento Generale, nonché quant’altro stabilito dagli organi di esso, siano da tutti applicate e rispettate, a tutela degli interessi comuni di tutti gli associati;
    • promuovere e incoraggiare i rapporti con le Associazioni e le Federazioni professionali ed amatoriali nazionali, estere ed internazionali;
    • realizzare attività di formazione e aggiornamento per maestri e tecnici delle varie discipline contemplate nel presente statuto;
    • operare in ogni caso ed in ogni modo, al fine di ottenere il pieno soddisfacimento degli scopi dell’Ente stesso, così come indicati nel presente Statuto.

    Art. 4 - Organi dell’Ente

    Sono organi FIPD - Ente Italiano Tecnici della Danza:
    • l’Assemblea dei Soci;
    • il Consiglio Direttivo;
    • la Giunta esecutiva (Consiglio di Presidenza);
    • il Presidente;
    • il Vicepresidente;
    • il Vicepresidente Vicario;
    • il Segretario Generale.
    Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e garanzia:
    • il Collegio dei Revisori dei Conti;
    • il Collegio dei Garanti.
    L’ordinamento interno dell’Ente è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche sociali sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

    Art. 5 - L’Assemblea

    È l’organo sovrano dell’Ente. L’Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all’Ente in regola con il pagamento della quota e/o esenti da sanzioni disciplinari in corso di esecuzione. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Ente, che la presiede salvo impedimenti. La convocazione è fatta in via ordinaria, per iscritto, almeno una volta l’anno e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell’Ente. L’assemblea ordinaria viene convocata per:
    • l’approvazione del programma e del bilancio di previsione per l’anno successivo (entro il 31 Dicembre);
    • l’approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (bilancio consuntivo) dell’anno precedente (entro il 30 Aprile);
    • esame di proposte sollevate dai Soci o dal Consiglio Direttivo.

    Altri compiti dell’Assemblea ordinaria sono:
    • eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
    • approvare gli indirizzi ed il programma del Consiglio Direttivo;
    • ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza.
    Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle Assemblee dei Soci. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti. L’Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell’Ente. L’avviso di convocazione è inviato individualmente, per iscritto, agli aderenti almeno 30 giorni prima della data stabilita; è anche reso pubblico nella sede sociale FIPD - Ente Italiano Tecnici della Danza e deve contenere l’ordine del giorno. In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci effettivi. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti. Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
    Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell’Ente, è richiesto il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei presenti. Non è ammesso il voto per delega. I Soci onorari per effetto dell’onorificenza hanno diritto di partecipazione, di parola e di voto alla stregua del Socio effettivo.

    Art. 6 - Il Consiglio Direttivo

    Il Consiglio Direttivo è composto da sette Soci e comunque fino ad un massimo di nove, in proporzione al numero dei Soci totali, eletti dall’Assemblea dei Soci, e resta in carico per quattro esercizi associativi. I suoi membri sono rieleggibili. Essi decadono, di norma, qualora risultino assenti ingiustificati per tre volte consecutive. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito ed onorifico. In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del Consiglio medesimo potranno essere rimborsate le spese vive sostenute per la trasferta, concernente l’espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assolta. Non possono ricoprire cariche sociali i componenti i Consigli di altre Associazioni, che perseguono finalità analoghe o affini. Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni quadrimestre e in via straordinaria quando richiesto dal Presidente o da almeno cinque membri del Consiglio Direttivo stesso. Esso è convocato dal Presidente dell’Ente tramite lettera raccomandata a/r o telegramma o telefax o e-mail, indicante il luogo, la data e l’ora fissata per la prima e seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno di essa. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da iscrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo. Compete al Consiglio Direttivo:
    • fissare le norme per il funzionamento dell’Ente;
    • organizzare e curare l’aggiornamento tecnico e professionale dei Soci, sia in proprio sia delegando la funzione a Soci ritenuti idonei;
    • approvare il pagamento di qualsiasi spesa o conto;
    • sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio preventivo e quello consuntivo;
    • determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo, contenute nel programma generale, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;
    • ratificare nella prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
    • istituire gruppi o sezioni di lavoro, i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
    • stabilire l’importo delle quote associative annuali e fissarne le modalità di pagamento;
    • determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall’Ente e fissarne le modalità di pagamento;
    • conferire la qualifica di Socio onorario, secondo quanto previsto dal Regolamento Generale;
    • approvare ed emettere il Regolamento Generale FIPD - Ente Italiano Tecnici della Danza - così come richiamato da questo Statuto, nonché tutti gli altri regolamenti che riterrà opportuno emanare al fine di una corretta gestione dell’Ente e di una coerente regolamentazione delle attività professionali dei Soci;
    • nomina eventualmente un vice-segretario;
    • proporre tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i Soci, che si dovessero rendere necessari.

    Art. 7 - Il Consiglio di Presidenza

    Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente FIPD, dal Vicepresidente, dal Vicepresidente Vicario, dal Segretario Generale e dal consigliere con maggiore anzianità d’appartenenza all’Ente ed, eventualmente da uno o più esperti esterni con particolare esperienza e capacità nello specifico settore di competenza; esso dura in carica fino all’esaurimento del mandato del Consiglio Direttivo. Esso viene convocato dal Presidente dell’Ente per iscritto attraverso strumenti cartacei e telematici. Il Consiglio di Presidenza fissa il calendario degli esami professionali, autorizza eventuali sessioni straordinarie e concede la costituzione di sedi decentrate straordinarie per lo svolgimento degli esami stessi. Il Consiglio di Presidenza coadiuva il Consiglio Direttivo nell’espletamento delle funzioni specificamente ad esse delegate dallo stesso.

    Art. 8  - Il Presidente

    Il Presidente FIPD è eletto dall’Assemblea dei Soci, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Egli:
    • ha la rappresentanza giudiziale e stragiudiziale dell’Ente;
    • convoca e presiede l’Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Consiglio di Presidenza e ne sottoscrive le delibere e gli altri atti all’Organo imputabili, salvo quando si deve procedere all’elezione del Presidente stesso;
    • convoca ed invita, a proprio insindacabile giudizio, Soci o estranei all’Ente alle riunioni degli Organi di essa, curando l’indicazione dei motivi della convocazione o dell’invito nel verbale della riunione stessa;
    • firma o controfirma gli atti ufficiali FIPD, salvo quelli imputabili esclusivamente agli organi indipendenti;
    • designa il Collegio giudicante per le competizioni professionistiche e, se richiesto per altre competizioni.

    Art. 9 - Il Vicepresidente

    Il Vice Presidente ovvero il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente, in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo, in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

    Art. 10 - Il Segretario Generale

    Il Segretario Generale è eletto dall’Assemblea dei Soci, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Egli ha il compito di:
    • redigere e controfirmare i verbali delle riunioni delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, e del Consiglio di Presidenza;
    • partecipare in qualità di membro alle Assemblee, alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle riunioni del Consiglio di Presidenza;
    • provvedere all’esazione delle entrate dell’Ente non previste da questo Statuto;
    • provvedere all’esazione delle quote d’iscrizione;
    • provvedere all’esazione delle quote d’esame;
    • provvedere all’esazione delle quote sociali annue;
    • comunicare al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Garanti i nominativi dei Soci morosi;
    • convalidare, tramite controfirma, gli attestati rilasciati della FIPD - Ente Italiano Profesionisti della Danza;
    • curare l’aggiornamento annuo dell’elenco dei Soci dell’Ente;
    • curare la custodia dei libri contabili e dei libro-verbali FIPD;
    • curare la custodia di tutti i documenti e gli atti relativi alla vita dell’Ente;
    • provvedere all’esecuzione ed all’aggiornamento dell’inventario dei beni dell’Ente;
    • predisporre il bilancio annuale preventivo e il conto consuntivo dell’Ente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
    Il Segretario Generale è responsabile del personale dipendente dell’Ente e se ne avvale per l’espletamento delle proprie funzioni. Il Segretario Generale può avvalersi dell’opera di un vicesegretario, se nominato dal Consiglio Direttivo.

    Art. 11 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

    L’Assemblea dei Soci nomina il Collegio dei Revisori dei Conti, che è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.
    Il Collegio dei Revisori dei Conti:
    • elegge tra i suoi componenti il Presidente;
    • esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i Revisori dei Conti;
    • vigila sull’osservanza della legge e dello statuto;
    • accerta la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
    • agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
    • può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;
    • con relazione scritta, riferisce annualmente all’Assemblea la situazione amministrativa e contabile dell’Ente e provvede alla relativa trascrizione nell’apposito Registro dei Revisori dei Conti.

    Art. 12 - Il Collegio dei Garanti

    L’Assemblea nomina un Collegio dei Garanti, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, anche tra i non aderenti.
    Il Collegio dei Garanti:
    • ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l’Ente o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra questi e gli organi stessi;
    • è competente a decidere sull’attuazione e sullo svolgimento dell’attività dell’Ente secondo quanto previsto dallo statuto.

    In materia disciplinare il Collegio dei Garanti, dopo aver preso in esame la vicenda e comunque disposta l’audizione degli interessati, può comminare:
    • la sospensione dei diritti di Socio fino a sei mesi, per fatti rilevanti nei comportamenti sociali o in rapporto agli scopi dell’Ente;
    • la decadenza da Socio per morosità non sanata nel pagamento della quota sociale annua;
    • l’esclusione dall’Ente per grave violazione degli scopi sociali o per fatti gravi, che abbiano arrecato pregiudizio morale o materiale all’Ente.
    Giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e fatta salva la facoltà di ricorrere all’Autorità giudiziaria nei casi espressamente previsti dalla legge. Il suo lodo è inappellabile.

    Art. 13 - Vacanza improvvisa di una carica sociale

    Nel momento in cui il Presidente, il Vicepresidente, il Vicepresidente Vicario o il Segretario Generale, venissero a mancare per espulsione, dimissioni o decesso, il Consiglio Direttivo provvederà nella persona del Presidente pro-tempore ovvero in mancanza di quest’ultimo, nella persona del consigliere più anziano, alla convocazione dell’Assemblea straordinaria per procedere all’elezione del Socio in sostituzione. L’Assemblea straordinaria, come sopra descritta, dovrà riunirsi entro sessanta giorni dalla pervenuta notizia al Consiglio Direttivo dell’evento occorso. Nel caso venga a mancare un Consigliere, per espulsione, dimissioni o decesso, si procederà alla sua sostituzione con il Socio che abbia ottenuto alle precedenti elezioni il maggior numero di suffragi dopo l’ultimo eletto; in caso d’esaurimento della graduatoria, si procederà alla convocazione dell’Assemblea straordinaria nei termini e secondo quanto previsto dal comma I di questo articolo. In caso di sostituzione di uno degli appartenenti al Consiglio di Presidenza nel Consiglio Direttivo, questi sarà automaticamente sostituito dal nuovo membro. Nel caso, venga a mancare per espulsione, dimissioni o decesso, un membro del Collegio dei Revisori dei Conti o del Collegio dei Garanti, il Consiglio Direttivo provvederà alla sostituzione in base a quanto previsto da questo Statuto per le relative nomine negli artt. 11 e 12.

    Art. 14 - Iscrizioni

    Possono entrare a far parte dell’Ente in qualità di socio effettivo le persone fisiche e giuridiche, italiane e straniere di accertata moralità che ne condividono gli scopi. In particolare l’accettazione della domanda di ammissione è subordinata al verificarsi dei seguenti requisiti:
    • dichiarazione di partecipazione alla vita associativa;
    • condivisione degli scopi istituzionali;
    • accettazione, senza riserve, dello Statuto;
    • rispetto dei regolamenti interni.

    Rivestiranno la qualifica ulteriore di tecnico, tutti i coloro che abbiano superato con successo l’esame per l’ottenimento dell’abilitazione professionale di Maestro di Ballo o di Istruttore di Ballo ovvero di Operatore Wellness, secondo il modo e salvo le eccezioni previste dal Regolamento tecnico;
    tutti coloro, che, provengano da altri Enti professionali, Associazioni, Federazioni assimilate e simili.
    A tal proposito si precisa che la convalida delle abilitazioni ovvero il riconoscimento dei crediti saranno subordinati alla verifica dei requisiti da parte del Consiglio di Presidenza.
    Il diritto al voto è subordinato al raggiungimento della maggiore età.

    Art. 15 - Esami

    L’abilitazione di Maestro di Ballo, o di Istruttore di Ballo o di Operatore Wellness  si ottiene dopo aver superato una prova d’esame, a libera scelta del candidato, tra quelle previste dai programmi d’esame stilati dal Dipartimento Tecnico e di Formazione e approvati dal Consiglio  Direttivo. Con il superamento di questa prova, il candidato assumerà la l’abilitazione di Maestro di Ballo nella specialità prescelta, di Istruttore di Ballo o di Operatore Wellness. Di norma gli esami si svolgono presso la sede sociale, secondo un calendario fissato dal Consiglio di Presidenza; potranno essere autorizzate dal Consiglio di Presidenza sessioni straordinarie e sedi decentrate, secondo le norme previste.

    Art. 16 - Quote  d’esame, quote sociali e diritti di passaggio

    All’atto dell’iscrizione all’Ente l’aspirante socio dovrà versare la quota sociale annuale nella misura e secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo. L’aspirante maestro dovrà, altresì, versare la quota d’esame nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. L’aspirante socio proveniente da altri Enti e/o Associazioni/Federazioni sarà tenuto al solo versamento della quota sociale annuale oltre che al corrispettivo previsto per i diritti di passaggio laddove previsti. Tutti i Soci FIPD sono tenuti al pagamento di una quota sociale annua nella misura e secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo. Il mancato versamento della quota sociale costituisce giusta causa di diffida ed, eventualmente, d’espulsione. Le quote associative non sono trasmissibili ne rivalutabili.

    Art. 17 - Dimissioni e riammissioni del Socio

    La qualifica di Socio si perde per i seguenti motivi:
    a) per dimissioni volontarie, da comunicarsi per iscritto.
    b) per recesso, da comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo.
    c) per decadenza, cioè per la violazione dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione e per la commissione di atti in violazione delle norme di legge. La decadenza è pronunciata dal Collegio dei Garanti previa contestazione dei fatti sopra riportati, da eseguirsi in contraddittorio con le parti interessate.
    d) per delibera di esclusione da parte degli organi competenti, quando il Socio:
        - non osservi le disposizioni dello statuto oppure le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
        - non adempie senza giustificato motivo agli impegni assunti a qualunque titolo verso l’Ente;
        - danneggi in qualunque modo con il suo operato l’Ente;
    e) per ritardato pagamento della quota associativa annuale (la morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo al termine del primo sollecito non andato a buon fine).
    f) per decesso.
    g) per indegnità: l’indegnità verrà riconosciuta dall’Assemblea dei Soci.

    La decadenza e l’esclusione devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all’interessato. Il recesso, la decadenza e l’esclusione hanno effetto immediato.

    Art. 18 - Sanzioni disciplinari e riammissioni del Socio

    Le sanzioni disciplinari a carico del Socio sono comminate dal Collegio dei Garanti, secondo quanto previsto dal Regolamento Generale e sono:
    a) diffida;
    b) diffida per pubblicità ingannevole, intendendosi come tale anche quella del Socio che si attribuisce titoli non acquisiti o acquisiti da altri;
    c) espulsione motivata per: gravi motivi comportamentali in contrasto con lo Statuto e il Regolamento Generale o quant’altro deliberato dall’Ente o con le norme dello stato che regolano le Associazioni; attività palesemente contraria agli interessi dell’Ente; comportamento immorale penalmente sancito; perdita dei diritti civili; comportamento che giustifichi la comminazione di una terza diffida, in capo al soggetto, che già ne ha ricevute due ex lett. a) e b) di questo articolo.

    Il Socio espulso in base al combinato disposto degli artt. 16 e 18, lett. c), può essere, per richiesta, riammesso nell’Ente, previo pagamento delle quote sociali non versate e con parere favorevole espresso dal Collegio dei Garanti. Eccettuata questa ipotesi, il Socio espulso in base al dettato dell’art. 8 lett. c) può essere riammesso per richiesta nell’Ente con delibera motivata dello stesso organo il quale ha emesso la delibera definitiva d’espulsione. Avverso le decisioni del Collegio dei Garanti, che comminano le sanzioni previste dal presente articolo, il Socio, può inviare con lettera raccomandata a/r proprie delucidazioni e deduzioni al Collegio stesso, entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata a/r comunicante la sanzione comminata, e il Collegio dei Garanti dovrà riprendere in esame la sanzione comminata, alla luce di quanto espresso dal Socio, nel corso della prima riunione successiva al ricevimento della raccomandata a/r. In caso la sanzione comminata secondo il dettato del comma precedente sia l’espulsione, il Socio espulso potrà ricorrere all’Assemblea Generale dei Soci entro i trenta giorni successivi alla notifica del provvedimento ed essa, nel corso della prima seduta successiva, esaminerà il ricorso del Socio, deliberando a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

    Art. 19 - Iscrizioni ad altre Associazioni

    Il Socio FIPD, potrà iscriversi anche ad altre Associazioni professionali, italiane ed estere, del ballo e della danza. Il Socio FIPD già investito da cariche sociali all’interno dell’Ente non potrà assumere in altre Associazioni cariche sociali.

    Art. 20 - Proprietà dell’Ente

    L’Ente è titolare di un logo, quale segno d’identità di essa e per il quale gode del diritto di tutela inibitoria, del diritto alla salvaguardia, del diritto alla chiarezza e non confondibile, così come tutelato dalle norme dello Stato.

    Art. 21 - Patrimonio sociale

    Il patrimonio sociale dell’Ente è costituito da:
    a) i beni mobili immobili di proprietà dell’Ente;
    b) le quote sociali ordinarie e straordinarie;
    c) le quote di partecipazione agli esami d’abilitazione all’insegnamento;
    d) le iscrizioni all’Ente;
    e) ogni altra eventuale entrata.
    I Soci effettivi e onorari, che cessino a qualsiasi titolo di far parte dell’Ente, non possono in nessun caso vantare diritto alcuno sul patrimonio Sociale.

    Art. 22 - Rimborso spese e compensi

    Qualsiasi carica, ufficio o incarico a chiunque attribuito dall’Assemblea, dal Presidente pro-tempore o dal Consiglio Direttivo, dà diritto all’esecutore di ricevere il rimborso spese, così come stabilito con delibera del Consiglio Direttivo e previsto dal Regolamento Generale.

    Art. 23 - Esercizio sociale e bilancio

    L’esercizio sociale della FIPD - Ente Italiano Tecnici della Danza va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre d’ogni anno. Annualmente il Segretario Generale predispone un conto consuntivo delle entrate e delle spese e un bilancio preventivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, rispettivamente entro il 30 Aprile d’ogni anno, il primo, corredati dalla relazione del Collegio del Revisori dei Conti.
    È vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra gli associati di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Ente ed il suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge.

    Art. 24 - Atti ufficiali FIPD  e documenti informativi

    I verbali di tutte le riunioni degli Organi dell’Ente, sia statutari sia non, costituiscono atti ufficiali e devono essere conservati nel “libro-verbali” a cura del Segretario Generale. I libri contabili, il libro-verbali e gli altri atti e documenti dell’Ente, sono custoditi nei locali della sede sociale sotto la responsabilità del Segretario Generale.

    Art. 25 - Soci onorari

    Il Consiglio Direttivo può conferire la qualifica di Socio onorario dell’Ente a coloro, Soci effettivi e non, che avranno dimostrato alte doti d’idoneità, maestria e talento, o che si siano resi meritevoli di stima e riconoscenza per opere e servigi resi all’Ente e al ballo in genere, sia in campo nazionale sia internazionale. Il Socio effettivo, divenuto Socio onorario, ha gli stessi diritti e doveri del Socio effettivo, con esclusione del versamento della quota sociale.

    Art. 26 - Regolamento Generale

    Il Consiglio Direttivo provvederà ad aggiornare, annualmente, il Regolamento Generale dell’Ente. Nel Regolamento Generale saranno stabiliti tutti gli specifici criteri che dovranno essere seguiti per:
    • convocazione delle Assemblee;
    • convocazione degli Organi dell’Ente;
    • nomine degli Organi Sociali, dei membri in rappresentanza e di chi altri necessario;
    • elezioni assembleari;
    • riunioni e deliberazioni degli Organi Sociali;
    • riscossione delle quote sociali, delle quote d’iscrizione e delle tasse d’esame;
    • procedure per l’attribuzione della qualifica di Socio Onorario;
    • procedure per il ricorso al Collegio dei Garanti e funzionamento dello stesso;
    • procedure per la determinazione e l’ottenimento del rimborso spese e del compenso;
    • costituzione e regolamentazione delle Strutture Territoriali;
    • modifiche di Statuto;
    • quant’altro necessario per il buon funzionamento dell’Ente sia nei confronti di se stessa, che dei Soci, che dei terzi.

    Art. 27 - Regolamento Tecnico

    Il Consiglio Direttivo provvederà ad emanare e aggiornare (annual-mente) qualora lo necessiti il Regolamento Tecnico, concernente gli aspetti tecnici e d’esecuzione del ballo e della disciplina del Wellness, nonché i programmi ufficiali cui ogni socio dovrà attenersi nell’esercizio della professione. In particolare, il Regolamento Tecnico tratterà dei seguenti argomenti: Determinazione e svolgimento delle prove d’esame; Procedure per l’attribuzione dell’abilitazione di Maestro di Ballo, di istruttore di ballo o Operatore Wellness.

    Art. 28 - Modifiche di Statuto

    Il presente Statuto, può in ogni momento essere modificato, dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo o per proposta pervenuta alla sede dell’Ente con raccomandata a/r da parte di un Socio e votata dall’Assemblea stessa con voto che esprima il parere favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei Soci presenti. Per modificare gli art. 1 e 3 del presente Statuto, considerati fondamentali, sarà necessario il parere favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei Soci presenti all’Assemblea. Le modifiche di Statuto, deliberate in base al dettato dei commi I e II del presente articolo, entreranno in vigore soltanto dopo l’approvazione dell’Autorità governativa vigilante.

    Art. 29 - Scioglimento dell’Ente

    Lo scioglimento dell’Ente può avvenire con delibera dell’Assemblea che esprima il parere favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei Soci presenti, oppure per esaurimento del termine. In caso di scioglimento il patrimonio sociale eventualmente residuato sarà devoluto con delibera dell’Assemblea, per proposta del Consiglio Direttivo, ad altra associazione o ente che persegue finalità analoghe.

    Art. 30 - Norme integrative
    Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge e regolamentari della Repubblica Italiana.


    Gallarate, 24 Settembre 2011
     

    Gallarate, 23.02.2012