UNA VOLTA FATTA CHIAREZZA RICORDATI, EQUIPARARE, CONVERTIRE, PROFESSIONALIZZARSI E’ POSSIBILE.

Diplomi, Attestati, riconoscimenti Coni.

Partiamo da ciò che prevede la Legge provando a fare un po di chiarezza.

Molto spesso ci si imbatte in corsi di formazione tecnica proposti da parte di Associazioni, A.S.D, Enti vari, Enti di promozione sportiva, Federazioni Sportive del CONI.

  • Ma come stanno effettivamente le cose?
  • qual’è il valore di questi titoli?
  • sono effettivamente tutti riconducibili al CONI?
  • cosa è valido in caso di contenzioso a vario titolo in tribunale?

La R.L. n. 61 del 01/10/2002 art.8-3° comma, sancisce che nelle palestre, nelle sale ginniche, in tutte le strutture sportive aperte al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo.

Che si tratti di quote sociali d’adesione, o altro, i corsi finalizzati al miglioramento dell’efficienza fisica: devono essere svolti con la presenza di un istruttore qualificato specifico per disciplina.

Precisando che si intende istruttore qualificato per disciplina solo quelli in possesso di brevetti rilasciati dalla Regione, o dalle Federazioni Nazionali o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I..

Sono ritenuti validi anche i titoli rilasciati dagli Enti pubblici o titoli accademici, come la laurea in Scienze motorie ma in tal caso sono da considerarsi professionisti e non semplici Istruttori.

I suddetti brevetti per avere validità legale devono essere emessi direttamente dai suddetti Enti preposti o dalle federazioni riconosciute dal C.O.N.I. e NON IN MODO INDIRETTO.

L’assocoazione “X” poichè affiliata ad una Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal coni, rilascia attestati di formazione sportiva.

In questo caso, il CONI non ha autorizzato tale formazione, non avendola istituzionalmente organizzata e gestita, pertanto in questo caso il titolo non ha valore Legale certificabile se non all’interno della stessa organizzazione che l’ha rilasciato.

  1. Come faccio a sapere se questo accade? facile, vado sul sito dell’ente, leggo lo statuto, chi è il presidente e controllo se sull’Attestato è riportata la firma dello stesso, o di chi ha svolto il corso

Un’associazione sportiva, che in Italia rilascia direttamente attestati, diplomi (che è nome illegale da usare se non per gli enti statali, scuole, università ecc), o titoli fornirà ai propri allievi e ai propri tecnici soltanto un titolo associazionistico che ha valore esclusivamente nel proprio ambito ma che non fornirà nessuna garanzia in ambito legale e anche fiscale.

Unica eccezione è che, un’associazione sportiva Italiana ASD, che ha stipulato una convenzione nazionale con un Ente o Federazione riconosciuta dal C.O.N.I. faccia rilasciare i relativi attestati direttamente dall’ente, dalla federazione o dal CONI.

Diplomi, attestati, riconosci Coni, fare chiarezza è fondamentale.

Gli Enti di Promozione Sportiva Nazionale ESP (Csen, Acsi, Asi, Endas, Libertas ecc):

  1. sono enti riconosciuti dal CONI (il CONI cioè riconosce la loro esistenza ma non sempre il loro operato) essi sono deputati alla promozione e all’avviamento sportivo su base ludica e ricreativa non agonistica.
  2. Possono fornire Formazione tecnica sportiva
  3. Gli enti di Promozione rilasciano attestati riconosciuti e validi nell’ambito del sistema organizzativo degli enti di promozione stessa. Pertanto non sono autorizzati a dichiarare che la loro formazione sia riconosciuta dal CONI.
  4. Eccezion fatta per gli “Eps” che sanciscano un Patrocinio con l’ente CONI, in tal caso l’attestato viene rilasciato direttamente dal CONI o dalla sede Nazionale (non regionale) dell’ente di promozione stesso con il logo del CONI Autorizzato. Altresì, con specifica convenzione gli Eps possono richiedere patrocinio del CONI regionale, ma sempre con rilascio di Attestato Nazionale dell’Eps.

In sintesi, gli attestati rilasciati da Eps “Regionali” non hanno valore legale se non vidimati, comunicati, e autorizzati dalla sede Nazionale Eps!

Le Asd (associazioni sportive dilettantistiche) le Ac (Associazioni culturali) Non potranno “MAI” rilasciare titoli con valore Legale/Fiscale certificabile, se non validi all’interno del proprio circuito associativo.

Attenzione, perchè molte pseudo-federazioni, associazioni italiane di… enti pseudo-europei, usano i giochi di parole, al limite della legalità, per rubare tempo, denaro alle persone, non specificando quanto sopra.

Altre ovviamente, lavorano professionalmente e specificano.

Il discorso è diverso per chi ha un titolo di laurea, o una qualifica di attestazione valida, a quel punto è libero di formarsi dove meglio crede, e nel caso specializzarsi, perchè sarà già attestato nelle sue competenze professionali.

Significa che tutti i corsi proposti da Associazioni pur se affiliate a federazioni o Enti di Promozione sportiva non sono Autorizzate a rilasciare per conto di CONI, Federazioni o Eps alcun titolo abilitante, nè tale titolo può essere approvato, riconosciuto e spendibile come Approvato dal CONI.
Federazioni, Associazioni ed enti che in Italia propongono formazione (talvolta fatta anche bene) NON a marchio e riconoscimento CONI, ma con valore PRIVATISTICO.

Questo è un punto fondamentale e cruciale su cui fare differenza.

Esempio: FIF (Federazione Italiana Fitness) che ricordiamo non è una federazione riconosciuta, ISSA ITALY, ELAV, FiSPIN, ecc) ecco i loro titoli non hanno nessun valore legale di sorta.

Ovviamente la Laurea in Scienze Motorie o il Quarto Livello Coni, la Certificazione Snaq, rilasciata dalle ESP, su rispetto delle normative Europee a cui ha aderito il Coni, sono il gradino più importante per affrontare successivamente tutta la formazione possibile.

Sappiamo che spesso, pur a parità di certificazione, anche a livello universitario, molto cambia da un università all’altra.

L’università di Tor Vergata, in collaborazione con il Coni, rende possibile ai Laureati con un anno di integrazione, di diventare quarto livello coni e viceversa, ai quarti livelli, di diventare laureati.

 

 

 

 

Regolamento degli EPS, approvato dal Consiglio nazionale del CONI con deliberazione n. 1525 del 28/10/2014, al Titolo 1, Art. 2:

 

“ATTIVITA´

Gli EPS promuovono e organizzano attività multidisciplinari per tutte le fasce di età e categorie sociali secondo la seguente classificazione:

 

  1. a) MOTORIO-SPORTIVE 

 

1) A carattere promozionale, amatoriale e dilettantistico, seppure con modalità competitive con scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale.

2) Attività ludico-motorie e di avviamento alla pratica sportiva.

3) Attività agonistiche di prestazione, connesse al proprio fine istituzionale, nel rispetto di quanto sancito dai Regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali o delle Discipline Sportive Associate, ai quali dovranno fare esclusivo riferimento, unitamente ai propri affiliati, previa stipula di apposite convenzioni conformi al facsimile emanato dal CONI.

 

  1. b) ATTIVITA´ FORMATIVE

Indagini, pubblicazioni e approfondimenti sulla diffusione della pratica e cultura sportiva. Corsi, stages, convegni e altre iniziative a carattere formativo per operatori sportivi e/o altre figure similari. Gli attestati e le qualifiche conseguiti al termine delle iniziative hanno valore nell´ambito associativo dell´Ente fatti salvi i casi in cui l´Ente abbia preventivamente sottoscritto apposita convenzione con la specifica FSN o DSA e/o aderito ai programmi delle Scuole Regionali dello Sport del CONI operanti sul territorio.”

 

Per chiarezza ci sembra importante richiamare anche che il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), è nato, nel giugno 1914, come parte del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), con lo scopo di curare l´organizzazione e il potenziamento dello sport italiano attraverso le Federazioni Nazionali Sportive e in particolare la preparazione degli atleti al fine di consentirne la partecipazione ai giochi olimpici; altro importante obiettivo del CONI è la promozione dello sport nazionale.

 

Giuridicamente è un Ente pubblico non economico, posto sotto la vigilanza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e sovrintende, disciplinandole, alle Federazioni Sportive Nazionali, agli Enti di Promozione Sportiva, alle Discipline Sportive Associate.

 

Con il tempo, ai compiti suddetti, se ne sono aggiunti molti altri, ma ciò che a noi interessa rilevare è che, in Italia, non esistendo un Ministero dello Sport (a differenza di quasi tutti i Paesi), TUTTI i compiti di tale Ministero sono stati affidati al CONI.

 

Ciò detto, risulta chiaro che in materia di FORMAZIONE gli EPS hanno PIENA FACOLTA´ di OPERARE secondo quanto STABILITO DAL CONI E DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE.

 

In questo ambito così delicato dove non è sempre facile orientarsi, a causa purtroppo di molta disinformazione, quando non improvvisazione, al fine di REGOLAMENTARE la formazione per tutelare istruttori, insegnanti, operatori ed allievi, occorre partire da due requisiti base fondamentali:

 

– la definizione di “istruttore qualificato” appartiene solo a chi ha conseguito il diploma dell´Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF) o la Laurea in Scienze Motorie;

– la definizione di “istruttore di specifica disciplina” appartiene solo a chi ha conseguito l´abilitazione corrispondente rilasciata dalle FSN, EPS o DSA riconosciuti dal CONI.

 

Ne consegue che:

 

per svolgere attività di insegnamento sportivo in ASD affiliate ad un EPS/FSN riconosciuto dal CONI, fatto salvo il caso dell´istruttore qualificato, è NECESSARIO POSSEDERE LE QUALIFICHE RILASCIATE DAGLI ENTI STESSI, in quanto le uniche valide e riconosciute dalle leggi vigenti sul territorio nazionale;

 

Uno strumento interessante per gli operatori (sia allievi che insegnanti) di ogni disciplina è il PASSAPORTO SPORTIVO o TESSERINO TECNICO, da rinnovare ogni anno, che attesta il percorso sportivo e formativo, registrando corsi, esami, stages, ecc, secondo i livelli formativi raggiunti. In questo modo si può documentare, attraverso tutti i vari passaggi formativi effettuati, il livello finale raggiunto, per gli usi consentiti dalla legge, ad es. per i crediti formativi scolastici.